In cosa consiste il D. Lgs. 24/2023
Il whistleblowing consiste nell’insieme di norme volte a proteggere chi denuncia reati, illeciti, violazioni o condotte irregolari o fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza, da possibili ritorsioni.
Il D.lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 ha introdotto per alcune organizzazioni (imprese private ed enti pubblici) l’obbligo di implementare sistemi di segnalazione interna che permettano di denunciare reati, violazioni di norme e comportamenti irregolari o scorretti all’interno delle stesse.
Questo Decreto è stato progettato per fornire una solida protezione whistleblower (coloro che segnalano atti illeciti) promuovendo la trasparenza e la responsabilità, senza timore di ritorsioni e, al tempo stesso, senza incoraggiare segnalazioni infondate o strumentalizzate.
Chi è soggetto al D. Lgs. 24/2023
Il Decreto è in vigore dal 15 luglio 2023 per le imprese con almeno 250 dipendenti, mentre l’obbligo si è esteso dal 17 dicembre 2023 a:
- le imprese con almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
- le società che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e adottano Modelli Organizzativi
- tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, che sono obbligate al rispetto della normativa sui mercati finanziari (ad esempio settore bancario, del credito, dell’investimento, dell’assicurazione, dei prodotti pensionistici, titoli e fondi di investimento, dei servizi di pagamento), prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti immessi nell’UE, dei trasporti e tutela dell’ambiente.
Chi può fare le segnalazioni
Ai sensi dell’art.3, comma 3, del D. Lgs. 24/2023, le persone legittimate ad effettuare le segnalazioni, oltre ai dipendenti pubblici, sono:
- i lavoratori dipendenti del settore privato
- i lavoratori autonomi
- i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione
- i liberi professionisti e i consulenti
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e no
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche il DPO può effettuare segnalazioni)
Vengono considerati “whistleblowers” anche i facilitatori, cioè chi ha assistito il segnalante nel processo di segnalazione, come colleghi e parenti.
In che momento può essere effettuata una segnalazione
La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, ad esempio se le informazioni sono state acquisite durante le fasi di selezione, oppure anche successivamente alla risoluzione del rapporto, relativamente alle informazioni acquisite nel corso del rapporto stesso.
Quali adempimenti sono previsti per l’azienda
L’obbligo prevede vari adempimenti a cui l’azienda deve ottemperare:
- adeguamento dei modelli 231 per le società che li hanno adottati
- informazione aperta a tutti in merito al sistema adottato per le segnalazioni
- creazione di un apposito canale di segnalazione interno progettato in modo da garantire la riservatezza del segnalante e di terzi citati nella segnalazione
- nomina di una persona o un ufficio indipendente dedicato, con formazione specifica e autonomia operativa e decisionale, per la gestione del canale
- definizione di un modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni
- predisposizione degli adempimenti legati alla privacy e alla gestione dei dati in relazione alle segnalazioni, per poter conservare un archivio delle segnalazioni e relativi follow up
- predisposizione di sistema e modalità di conferma di ricezione e riscontro delle segnalazioni
Quali sono le sanzioni per mancato adeguamento o non conformità
Il mancato adeguamento può comportare sanzioni da parte dell’Autorità competente, l’ANAC, attraverso pene pecuniarie dai 10.000 ai 50.000 euro. Alcune violazioni che potranno essere accertate dall’Autorità sono:
- ritorsioni commesse verso il whistleblower
- ostacolo alle segnalazioni o violazione dell’obbligo di riservatezza
- mancata istituzione dei canali di segnalazione, delle procedure per l’effettuazione e gestione delle segnalazioni oppure non conformità della loro implementazione
- mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni
La nostra consulenza
Il nostro servizio di consulenza vi consentirà di analizzare tutti gli aspetti collegati al Decreto, dal punto di vista organizzativo, procedurale e tecnico, in modo da strutturare una gestione conforme ai requisiti del D. Lgs. 24/2023.
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