IL LAVORO FORZATO E LA DUE DILIGENCE NELLA SUPPLY CHAIN
Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il lavoro forzato si riferisce a qualsiasi lavoro o servizio estorto sotto minaccia o forma coercitiva, che limita la libertà di azione e decisione dell’individuo e lo priva del proprio consenso (ILO, 1930); si palesa in buona sostanza il mancato riconoscimento di un principio ritenuto essenziale, ovvero il principio di autodeterminazione dell’individuo.
Situazioni di sfruttamento in questi termini si registrano in diversi ambiti sia internazionali che nazionali:
- moda, elettronica e agricoltura, i lavoratori spesso subiscono condizioni di sfruttamento. Ad esempio, nelle piantagioni di cacao in Africa occidentale, Sud America, bambini e adulti possono lavorare in condizioni pericolose senza salario adeguato.
- In Cina, i campi di detenzione della regione dello Xinjiang hanno attirato attenzione internazionale per l’impiego forzato di minoranze etniche come gli Uiguri, che vengono costretti a lavorare nella produzione di cotone e altri beni.
- In Nord Italia, in organizzazioni che gestiscono la logistica per grandi marchi dell’e-commerce, sono stati segnalati casi di lavoratori gravemente sottopagati. Spesso si tratta di migranti o lavoratori precari impiegati tramite cooperative fittizie. Le condizioni di lavoro includono turni massacranti, straordinari non pagati e minacce di licenziamento.
- In Europa, i rider impiegati dalle piattaforme di consegna a domicilio sono spesso lavoratori autonomi solo formalmente, ma nella realtà operano sotto il controllo di aziende. Report relativi ad indagini hanno denunciato che, dopo il decurtamento di costi di manutenzione e carburante, i rider percepiscono un salario orario netto di 3 euro l’ora.
- All’interno di alcuni grandi impianti di lavorazione della carne della Germania e dei Paesi Bassi, molti lavoratori dell’Est Europa vivono in condizioni di sfruttamento. Le cooperative intermediarie trattengono parte dei loro salari e impongono turni massacranti in ambienti pericolosi. In alcuni casi, i lavoratori hanno denunciato paghe effettive di 4-5 euro all’ora.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Nell’ambito dei rapporti commerciali transnazionali, è oramai ampiamente diffusa la prassi di inserire clausole contrattuali di responsabilità sociale d’impresa e l’adozione da parte delle imprese di codici di condotta che includono obiettivi di sostenibilità della supply chain, i quali divengono giuridicamente vincolanti per i fornitori proprio attraverso l’integrazione nei contratti di fornitura.
Tale prassi ha tratto origine dalla spinta propulsiva di diverse iniziative assunte sul piano internazionale volte a promuovere lo sviluppo della filiera sostenibile. Tra tutte, citiamo:
Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGPs) adottati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite con la risoluzione d17/4 del 16 giugno 2011.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2012): proibisce esplicitamente la schiavitù e il lavoro forzato, stabilendo che nessuno può essere sottoposto a schiavitù, servitù o lavoro obbligato, eccetto nei casi previsti dalla legge (Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2012)

Protocollo ILO sul Lavoro Forzato (2014): Obbliga gli Stati membri a prevenire e a sopprimere il ricorso al lavoro forzato, in particolare nelle nuove forme di tratta degli esseri umani e sfruttamento lavorativo, a migliorare la protezione delle vittime e a fornire l’accesso al risarcimento. (ILO, 2014).
Direttiva UE sulla Due Diligence delle Imprese in Materia di Sostenibilità (CSDDD): obbliga le grandi aziende a prevenire e affrontare le violazioni dei diritti umani e dell’ambiente nelle loro catene di fornitura globali (Commissione Europea, 2022)
Regolamento UE contro i Prodotti Provenienti dal Lavoro Forzato: Propone il divieto di immettere sul mercato prodotti realizzati con lavoro forzato (European Parliament, 2024).
I RISCHI NELLA SUPPLY CHAIN
I rischi derivanti dalla cattiva gestione degli aspetti di sostenibilità della catena di fornitura globale possono fare riferimento a condizioni di lavoro inadeguate e/o insicure, ingiuste, illegali, a una scarsa tracciabilità della provenienza di materie prime e/o semilavorati, operazioni recanti danno all’ambiente etc., che si possono concretizzare in violazioni delle Convenzioni internazionali fondamentali e delle norme nazionali. Tali rischi possono provocare effetti negativi significativi per le aziende, con grave pregiudizio per la reputazione. In particolare, le Linee Guida OCSE classificano i rischi correlati alla gestione della catena di fornitura in 3 categorie:
- Rischio dell’impatto negativo derivante dal comportamento della singola azienda, indipendentemente dalla sua posizione sul mercato e/o nella catena di fornitura. In questo caso, oltre ai comportamenti non corretti da parte dell’impresa, si fa riferimento anche a comportamenti non corretti delle imprese che operano nella catena di fornitura indotti dall’inaffidabilità e dalla scarsa trasparenza della stessa, come ad esempio nel caso di modifiche non previste nelle specifiche dei prodotti, senza prevedere il conseguente adeguamento del prezzo e/o dei tempi di consegna, che obbligano i fornitori ad aumentare i tempi di lavoro, fissare per i propri collaboratori obiettivi di produzione non sostenibili e/o commissionare i lavori a subappaltatori spesso poco conosciuti, o inaffidabili (rischi indotti di comportamenti non corretti da parte di imprese della supply chain).
- Rischio dell’impatto negativo per l’azienda derivante dal comportamento di un singolo fornitore, senza coinvolgimento da parte dell’azienda stessa (ad es., aziende che si approvvigionano da imprese terze o comunque non controllate, dove il lavoro minorile è una pratica di lavoro diffusa). Questo espone l’azienda al rischio di essere associata agli abusi commessi dai propri fornitori, da cui lei stessa presumibilmente trae vantaggio.
- Rischio dell’impatto negativo per l’azienda di carattere strutturale, cioè relativo ad un componente del proprio processo produttivo (materia prima, o semilavorato) proveniente da un particolare mercato/area geografica dove si utilizzano diffusamente pratiche industriali non conformi ai principi di tutela della persona e/o dell’ambiente (ad es., prodotti agricoli, o minerali, o pietre preziose provenienti da Paesi in conflitto e/o ad alto rischio e/o gravemente arretrati).
Quanto citato consente di anticipare un aspetto rilevante per ciò che riguarda la due diligence, cioè che tale attività di monitoraggio non deve riguardare la singola azienda, ma deve essere estesa anche alle azioni di soggetti terzi che compongono la filiera produttiva, in modo da identificare e valutare i rischi derivanti dalla scelta di partner commerciali, o dalle decisioni di approvvigionamento, in modo da rendere evidente che l’azienda non tollera e non trae beneficio in maniera consapevole da comportamenti non responsabili di terze parti.
FASI PRINCIPALI DELLA DUE DILIGENCE
La due diligence nella Supply Chain fa riferimento a un processo sistematico attraverso il quale le organizzazioni valutano e gestiscono i rischi legati agli aspetti etici, del lavoro, dei diritti umani e ambientali lungo tutta la loro catena di fornitura. Questo processo include l’identificazione, la prevenzione, la mitigazione e la rendicontazione degli impatti negativi, sia effettivi che potenziali, derivanti dalle attività interne dell’azienda e dalle sue relazioni esterne.
Con l’aumento della legislazione a livello globale, la due diligence Supply Chain sta diventando sempre più obbligatoria, spingendo le aziende a implementare pratiche rigorose per garantire la conformità legale, proteggere la propria reputazione e promuovere operazioni sostenibili e responsabili.
Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato una nuova legge che rappresenta una svolta verso una maggiore responsabilità aziendale. Nota come Direttiva UE sulla Due Diligence per la Sostenibilità Aziendale (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), obbliga le grandi aziende a prevenire e affrontare le violazioni dei diritti umani e dell’ambiente nelle loro catene di fornitura globali.
Cosa fare e come agire:

- Integrare la condotta aziendale responsabile nelle politiche e nei sistemi di gestione (istituire policies di compliance).
- Identificare e valutare i rischi di contesto e gli impatti negativi effettivi e potenziali associati alle operazioni, ai prodotti o ai servizi dell’impresa.
- Cessare, prevenire e mitigare i rischi negativi attraverso misure organizzative e di compliance.
- Tracciare i risultati e misurare le performance.
- Comunicare all’interno e all’esterno dell’organizzazione come sono affrontati i rischi
- Provvedere o cooperare alla riparazione, ove appropriato (partnership di intervento).
CONCLUSIONI
L’attuazione di una due diligence efficace è essenziale per garantire il rispetto dei diritti umani e prevenire il lavoro forzato nelle catene di fornitura. Le aziende devono assumersi la responsabilità non solo di verificare i propri processi interni, ma anche di monitorare l’intera filiera produttiva, collaborando con i fornitori e adottando standard internazionali per un commercio equo e sostenibile. L’impegno delle imprese nella due diligence contribuisce a costruire sistemi di approvvigionamento più etici e sostenibili.
Raffaella Sella
CSR Sustainability Advisor – Enterprise Risk Manager
Alpha Network S.r.l. – SB
#duediligence #supplychain #risorseumane #responsabilitàsocialed’impresa #hr #CSR #sostenibilità #compliance #dirittiumani #SA8000